top of page
general-contractor-italiani.jpg

SIAMO GENERAL CONTRACTOR 

L’introduzione nell’ordinamento del c.d. Superbonus da parte del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, per la complessità della normativa e il coinvolgimento di un numero di operatori particolarmente elevato rispetto ad un normale appalto di lavori privati, ha fatto emergere con vigore esigenze di coordinamento complessivo e di semplificazione delle procedure, rilanciando in modo inedito la funzione del general contractor.

A ben vedere, tuttavia, non è tanto il Superbonus fiscale al 110%, di cui all’art. 119 del d.l. 34/2020, il “motore” delle sopra accennate esigenze, bensì la possibilità, offerta dall’art. 121 del medesimo d.l. ed estesa a tutti i vari bonus connessi alla riqualificazione energetica degli edifici e al recupero del patrimonio edilizio, di procedere alla trasformazione delle detrazioni fiscali in credito d’imposta cedibile o nel c.d. sconto in fattura sul corrispettivo dovuto.

Tralasciando le più semplici ipotesi relative a committente singolo che opta per usufruire direttamente della detrazione fiscale (cui non si applicano le previsioni dell’art. 121) o che direttamente si adopera per la cessione del credito d’imposta ad un istituto bancario o soggetti similari, dopo aver direttamente saldato l’appaltatore e i vari professionisti coinvolti, la presente analisi di concentrerà sulla più complessa
casistica, frequentemente riscontrabile in questi mesi di operatività della norma, di un committente, nella maggior parte dei casi condominiale, che intende rivolgersi ad un operatore, nella prassi denominato general contractor, che opera mediante lo sconto in fattura per la quota parte di spese sussumibili nel contesto delle agevolazioni fiscali.

Bisogna tuttavia precisare che, nell’ordinamento italiano, non esiste una definizione normativa di general contractor. L’unico riferimento è rinvenibile nel d.lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici, che definisce il “contraente generale” come il soggetto, dotato di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, che si occupa della “realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore”, dietro corrispettivo (art. 194 d.lgs. 50/2016).

Tale soggetto si occupa quindi della sola progettazione esecutiva, dell’acquisizione delle aree di sedime, anche con poteri d’esproprio, dell’esecuzione dei lavori, del prefinanziamento dell’opera e, ove richiesto, dell’individuazione delle modalità gestionali dell’opera e di selezione dei soggetti gestori.


Non si occupa, al contrario, delle fasi preliminari della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo.


Il contraente generale del d.lgs. 50/2016, con tutta evidenza, è quindi una figura tipica della normativa in materia di contratti pubblici, non utile per fornire una base giuridica che possa venire incontro alle sopra menzionate esigenze di coordinamento, semplificazione e assunzione di responsabilità volte alla realizzazione degli interventi edili e impiantistici e all’accesso ai benefici fiscali previsti dai vari bonus edilizi.

Pur in assenza di una definizione normativa di general contractor, si può comunque tentare una prima definizione, adeguata agli scopi suddetti e rivolta quindi in particolare alla normativa dei bonus fiscali: esso è quel soggetto che assume la responsabilità complessiva delle attività e degli adempimenti volti alla realizzazione degli interventi edili e impiantistici e all’ottenimento delle agevolazioni fiscali, coordinando e realizzando, direttamente o tramite subcontraenti, tutte le prestazioni professionali e materiali connesse, altresì assumendo i crediti d’imposta relativi, mediante sconto in fattura, ed essendo remunerato mediante corrispettivo in denaro per le prestazioni che esulano da quelle ammissibili a detrazione.

PER QUALSIASI INFORMAZIONE NON ESITATE A CONTATTARCI AL NUMERO +39 0294750802

O VIA MAIL A UFFICIOCOMMERCIALE@ENERGIASOLARE.CO.UK

bottom of page